Coperture Assicurative degli Istituti di Vigilanza
Il decreto del Ministero dell’Interno n.269 del 2010, emendato dal D.M. N° 56 del 25 Febbraio 2015, ha reso obbligatoria, oltre alla stipulazione di apposita polizze fidejussorie e infortuni collettiva per i dipendenti dell’Istituto, la sottoscrizione di una copertura che preveda le garanzie di R.C. terzi e R.C. contrattuale come uno dei requisiti per poter ottenere una nuova licenza o per mantenere in essere quelle che l’istituto ha in corso.
La tipologia di servizi prestati, l'ambito territoriale di operatività unitamente al numero della popolazione residente sono gli elementi di riferimento che costituiscono i massimali “minimi” ai quali l’istituto di vigilanza deve uniformarsi. A tal proposito possiamo negoziare limiti fino a € 10.000.000 ovvero il massimo dettato dall’allegato del Ministero dell’Interno.
Si caratterizza per:
- Disponibilità di massimali fino a €10.000.000,00;
- Medesima retroattività come da polizza in scadenza;
- R.C. conduzione dei locali dove si svolge l'attività;
- Fatto dei dipendenti e collaboratori;
- Possibilità di garanzia postuma in caso di cessazione di attività.
Contattaci per maggiori informazioni
Potrebbe interessarti anche